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- Articolo 3 macchine direttiva 2006/42/EC - Direttive specifiche
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- Articolo 5 macchine direttiva 2006/42/EC - Immissione sul mercato e messa in servizio
- Articolo 6 macchine direttiva 2006/42/CE - Libera circolazione
- Articolo 7 macchine direttiva 2006/42/CE - Presunzione di conformità e norme armonizzate
- Articolo 8 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche
- Articolo 9 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
- Articolo 10 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura di contestazione di una norma armonizzata
- Articolo 11 macchine direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia
- Articolo 12 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di valutazione della conformità
- Articolo 13 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura per le quasi-macchine
- Articolo 14 macchine direttiva 2006/42/CE - Organismi notificati
- Articolo 15 macchine direttiva 2006/42/CE - Installazione e utilizzo delle macchine
- Articolo 16 macchine direttiva 2006/42/CE - Marcatura CE
- Articolo 17 macchine direttiva 2006/42/CE - Non conformità della marcatura
- Articolo 18 macchine direttiva 2006/42/CE - Riservatezza
- Articolo 19 macchine direttiva 2006/42/CE - Cooperazione tra gli Stati membri
- Articolo 20 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di ricorso
- Articolo 21 macchine direttiva 2006/42/CE - Diffusione dell'informazione
- Articolo 22 macchine direttiva 2006/42/CE - Comitato
- Articolo 23 macchine direttiva 2006/42/CE - Sanzioni
- Articolo 24 macchine direttiva 2006/42/CE - Modifica della direttiva 95/16/CE
- Articolo 25 macchine direttiva 2006/42/CE - Abrogazione
- Articolo 26 macchine direttiva 2006/42/CE - Attuazione
- Articolo 27 macchine direttiva 2006/42/CE - Deroga
- Articolo 28 macchine direttiva 2006/42/CE - Entrata in vigore
- Articolo 29 macchine direttiva 2006/42/CE - Destinatari
- ALLEGATO I della direttiva Macchine 2006/42/CE - sintesi
- Principi generali di cui all'allegato 1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1 ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI dell'allegato 1 - Definizioni - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza di cui all'allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.3. Materiali e prodotti Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.4. Illuminazione - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.5. Progettazione della macchina ai agevolare l'iter - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.6. Ergonomia - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1.1.8. Sedili
- 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
- 1.2.2. Dispositivi di comando
- 1.2.3. Avviamento
- 1.2.4. Arresto
- 1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
- 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
- Articolo 1.1.7. Posti di lavoro : macchine direttiva 2006/42/CE
- ALLEGATO II : direttiva macchine 2006/42/CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
- ALLEGATO III : direttiva macchine 2006/42/CE - Marcatura CE
- ALLEGATO IV : direttiva macchine 2006/42/CE - Categorie di macchine
- ALLEGATO V : direttiva macchine 2006/42/CE - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza
- ALLEGATO VI : direttiva macchine 2006/42/CE - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- ALLEGATO VII : direttiva macchine 2006/42/CE - Fascicolo tecnico per le macchine
- ALLEGATO VIII : direttiva macchine 2006/42/CE - Valutazione della conformità controllo interno sulla fabbricazione
- ALLEGATO IX : direttiva macchine 2006/42/CE - Esame CE del tipo
- ALLEGATO X : direttiva macchine 2006/42/CE - Garanzia qualità totale
- ALLEGATO XI : direttiva macchine 2006/42/CE - la notifica degli organismi
- ALLEGATO XII : Tavola di concordanza tra Direttiva 98/37/CE e Direttiva 2006/42/CE
- macchine Direttiva 98/37/CE
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ALLEGATO VII : direttiva macchine 2006/42/CE - Fascicolo tecnico per le macchine
The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.
ALLEGATO VII
A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazioone dei rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Comment : A VII-1
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The technical file has been renamed. While he was called "technical construction file" in the old Machinery Directive 98/37/EC, it is now called "technical file" and includes a "construction file" and other elements.
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The contents of this technical file is similar for all the machines and safety components, regardless of the certification procedure followed. The old machinery directive 98/37/EC defined a different content in Annexes V Chapter 3, and Annex VI Chapter 2, second indent.
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The documentation associated with the risk assessment must be provided (4th paragraph a) - two standards help to achieve risk assessment (ISO / TR 14121-1/2).
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Copies of declaration of incorporation included in the assembly of partly completed machinery and EC declaration of conformity of the machine instructions must be included in the "technical file".
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The term "where appropriate" is interpreted by most as notified bodies in fact as mandatory.
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together with the relevant reports and pertinent results that are included in the technical file.
Original Comment : A VII-1
- Le dossier technique a été rebaptisé. Alors qu’il s’appelait « dossier technique de construction » dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, il se nomme désormais « dossier technique » et comprend un « dossier de construction » et d’autres éléments.
- Le contenu de ce dossier technique est similaire pour toutes les machines et composants de sécurité, quelle que soit la procédure de certification suivie. L’ancienne directive directive 98/37/CE définissait un contenu différent dans les annexes V chapitre 3 a, et dans l’annexe VI chapitre 2 deuxième tiret.
- La documentation relative à l’évaluation du risque doit être fournie (4ème alinéa de a) – deux normes aident à la réalisation de l’évaluation du risque (ISO/TR 14121-1/2).
- Les copies des déclarations d'incorporation incluses dans les notices d'assemblage des quasi-machines et déclaration CE de conformité de la machine doivent être inclues dans ce "technical file".
- Le terme « le cas échéant » est interprété par la plupart des organismes notifiés comme étant en fait obligatoire.
- Ainsi que les rapports et résultats pertinents qui sont joints au dossier technique.
B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.
Comment : A VII-2
This appendix is new. Its contents is almost identical with the requirements set out in that Annex for machines and safety components but with a hint as to the name of the technical file.
This refers to the "Relevant technical documentation" and not the "technical file".
Original Comment : A VII-2
Cette annexe est nouvelle. Son contenu est quasi identique avec les exigences définies dans la même annexe pour les machines et composants de sécurité avec toutefois une nuance quant à l’appellation de ce dossier.
Il s’agit de la « Documentation technique pertinente » et non pas du « dossier technique ».
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