Articolo 12 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di valutazione della conformità delle macchine

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


Articolo 12 : Procedure di valutazione della conformità delle macchine

1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;

b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

 b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

Comment:

The manufacturer has the choice of three paths and several procedures to certify the machine whether it is listed or not in Annex IV of the Machinery Directive.

Note that when the manufacturer has used the harmonized standards to certify the machine to meet the requirements of the Machinery Directive 98/37/EC, if such a harmonized standard is not harmonized under the Machinery Directive 2006/42/EC then the manufacturer will have to choose another certification process.

Compared to the previous Machinery Directive 98/37/EC, the new Directive 2006/42/EC introduced the full quality assurance procedure.

Original Comment:

Le fabricant a le choix entre 3 chemins et plusieurs procédures pour certifier sa machine selon qu’elle est listée ou non à l’annexe IV de la directive machines.

Il faut noter que lorsque le fabricant a utilisé des normes harmonisées pour certifier sa machine pour satisfaire les exigences de la directive machines 98/37/CE, si cette norme harmonisée ne l’est pas au titre de la directive machines 2006/42/CE, alors le fabricant devra choisir une autre procédure de certification.

Par rapport à la précédente directive machines 98/37/CE, la nouvelle directive 2006/42/CE introduit la procédure d’assurance qualité complète.

 
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