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- Articolo 3 macchine direttiva 2006/42/EC - Direttive specifiche
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- Articolo 5 macchine direttiva 2006/42/EC - Immissione sul mercato e messa in servizio
- Articolo 6 macchine direttiva 2006/42/CE - Libera circolazione
- Articolo 7 macchine direttiva 2006/42/CE - Presunzione di conformità e norme armonizzate
- Articolo 8 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche
- Articolo 9 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
- Articolo 10 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura di contestazione di una norma armonizzata
- Articolo 11 macchine direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia
- Articolo 12 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di valutazione della conformità
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- Articolo 14 macchine direttiva 2006/42/CE - Organismi notificati
- Articolo 15 macchine direttiva 2006/42/CE - Installazione e utilizzo delle macchine
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- Articolo 19 macchine direttiva 2006/42/CE - Cooperazione tra gli Stati membri
- Articolo 20 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di ricorso
- Articolo 21 macchine direttiva 2006/42/CE - Diffusione dell'informazione
- Articolo 22 macchine direttiva 2006/42/CE - Comitato
- Articolo 23 macchine direttiva 2006/42/CE - Sanzioni
- Articolo 24 macchine direttiva 2006/42/CE - Modifica della direttiva 95/16/CE
- Articolo 25 macchine direttiva 2006/42/CE - Abrogazione
- Articolo 26 macchine direttiva 2006/42/CE - Attuazione
- Articolo 27 macchine direttiva 2006/42/CE - Deroga
- Articolo 28 macchine direttiva 2006/42/CE - Entrata in vigore
- Articolo 29 macchine direttiva 2006/42/CE - Destinatari
- ALLEGATO I della direttiva Macchine 2006/42/CE - sintesi
- Principi generali di cui all'allegato 1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1 ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI dell'allegato 1 - Definizioni - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza di cui all'allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.3. Materiali e prodotti Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.4. Illuminazione - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.5. Progettazione della macchina ai agevolare l'iter - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.6. Ergonomia - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1.1.8. Sedili
- 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
- 1.2.2. Dispositivi di comando
- 1.2.3. Avviamento
- 1.2.4. Arresto
- 1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
- 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
- Articolo 1.1.7. Posti di lavoro : macchine direttiva 2006/42/CE
- ALLEGATO II : direttiva macchine 2006/42/CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
- ALLEGATO III : direttiva macchine 2006/42/CE - Marcatura CE
- ALLEGATO IV : direttiva macchine 2006/42/CE - Categorie di macchine
- ALLEGATO V : direttiva macchine 2006/42/CE - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza
- ALLEGATO VI : direttiva macchine 2006/42/CE - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- ALLEGATO VII : direttiva macchine 2006/42/CE - Fascicolo tecnico per le macchine
- ALLEGATO VIII : direttiva macchine 2006/42/CE - Valutazione della conformità controllo interno sulla fabbricazione
- ALLEGATO IX : direttiva macchine 2006/42/CE - Esame CE del tipo
- ALLEGATO X : direttiva macchine 2006/42/CE - Garanzia qualità totale
- ALLEGATO XI : direttiva macchine 2006/42/CE - la notifica degli organismi
- ALLEGATO XII : Tavola di concordanza tra Direttiva 98/37/CE e Direttiva 2006/42/CE
- macchine Direttiva 98/37/CE
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Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia
Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione
Gazzetta ufficiale n. C 136 del 04/06/1985 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0248
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0248
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C 136/01)
IL CONSIGLIO,
nel prolungamento delle sue conclusioni concernenti la normalizzazione, approvate il 16 luglio 1984 (allegato I):
sottolinea l'urgenza di ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi e all'incertezza che ne risulta per gli operatori economici;
sottolinea l'importanza e l'opportunità della nuova strategia che consiste nell'attribuire a norme, in primo luogo europee e se necessario nazionali, a titolo transitorio, il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti, secondo una strategia elaborata dalla Commissione nella comunicazione del 31 gennaio 1985, la quale fa seguito a taluni orientamenti adottati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 16 ottobre 1980 e si inquadra nel prolungamento delle conclusioni del Consiglio del 16 luglio 1984;
consapevole che questa nuova strategia dovrà essere completata da una politica in materia di valutazione della conformità, invita la Commissione a trattare questa materia in via prioritaria e ad accelerare tutti i lavori in questo settore;
approva gli orientamenti esposti nello schema contenente i principi e gli elementi principali che dovranno costituire il corpo delle direttive (allegato II della presente risoluzione);
invita la Commissione a presentargli quanto prima proposte appropriate.
ALLEGATO I CONCLUSIONI IN MATERIA DI NORMALIZZAZIONE approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984
Il Consiglio ritiene che la normalizzazione costituisca un importante contributo per la libera circolazione dei prodotti industriali e, a maggiore ragione, per la creazione di un contesto tecnico comune a tutte le imprese ; essa contribuisce alla competitività industriale canto sul mercato comunitario quanto sui mercati esterni, in particolare nelle nuove tecnologie.
Esso constata che gli obiettivi perseguiti dagli Stati membri per la tutela della sicurezza e della salute dei loro cittadini nonché per la tutela dei consumatori sono in linea di massima equivalenti anche se differiscono i mezzi tecnici per la loro realizzazione.
Pertanto il Consiglio adotta i seguenti principi di una politica europea di normalizzazione: - impegno degli Stati membri ad esaminare in modo permanente le prescrizioni tecniche applicabili sul loro territorio de jure o de facto, per eliminare quelle superate o superflue;
- impegno degli Stati membri a sorvegliare che sia assicurato il riconoscimento reciproco dei risultati delle prove e, se necessario, elaborazione di norme armonizzate in materia di funzionamento degli organismi di certificazione;
- accettazione di una rapida consultazione comunitaria al livello appropriato, conformemente agli obiettivi della direttiva 83/189/CEE, ogniqualvolta le iniziative regolamentari o le procedure nazionali di rilievo si ripercuoterebbero negativamente sul funzionamento del mercato interno;
- estensione nella prassi della Comunità in materia di armonizzazione tecnica del rinvio a norme in primo luogo europee e se necessario nazionali per definire le caratteristiche tecniche dei prodotti qualora siano riunite le condizioni necessarie, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- rafforzamento quanto prima della capacità di normalizzazione, in via prioritaria a livello europeo, per facilitare sia l'armonizzazione legislativa comunitaria sia lo sviluppo industriale soprattutto nelle nuove tecnologie. Ciò potrebbe implicare, in circostanze particolari, la creazione di nuove procedure da parte della Comunità per migliorare l'elaborazione delle norme (per esempio uffici di normalizzazione, comitati ad hoc). L'adozione di norme europee sarebbe soggetta all'approvazione degli organismi europei di normalizzazione.
In particolare nei settori di alta tecnologia, sarà necessario individuare i settori per i quali le specificazioni e le norme comuni consentiranno un efficace sfruttamento della dimensione comunitaria e dell'apertura degli appalti pubblici di opere e di forniture, perché possano essere prese al riguardo le necessarie decisioni.
ALLEGATO II ORIENTAMENTI RELATIVI AD UNA NUOVA STRATEGIA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE TECNICA E NORMALIZZAZIONE
I quattro principi fondamentali sui quali si basa la nuova strategia sono i seguenti: - l'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato che, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità,
- agli organi competenti per la normalizzazione industriale è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche, tenendo conto del livello tecnologico del momento, di cui le industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive,
- tali specifiche tecniche non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie,
- tuttavia, le amministrazioni sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate (o, a titolo provvisorio, le norme nazionali) una presunta conformità ai «requisiti essenziali» fissati dalla direttiva (ciò significa che il produttore ha la facoltà di fabbricare prodotti non conformi alle norme ma in che tal caso spetta a lui provare che i suoi prodotti rispondono ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva).
Affinché tale sistema possa funzionare è necessario: - che le norme offrano garanzie di qualità corrispondenti ai «requisiti essenziali» fissati dalle direttive,
- che nulla cambi nella responsabilità delle autorità pubbliche di garantire la sicurezza (o il rispetto di altre esigenze in gioco) nel loro territorio.
La qualità delle norme armonizzate deve essere assicurata dagli incarichi che la Commissione affida nel campo della normalizzazione e che devono essere svolti conformemente agli orientamenti generali oggetto di un accordo concluso tra la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione. Per quanto riguarda le norme nazionali, la loro qualità deve essere verificata mediante una procedura eseguita a livello comunitario sotto la guida della Commissione assistita da un comitato permanente costituito da responsabili delle amministrazioni nazionali.
È necessario anche prevedere procedure di salvaguardia, gestite dalla Commissione con la collaborazione del suddetto comitato, che offrano alle autorità pubbliche competenti la possibilità di contestare la conformità di un prodotto, la validità di un certificato o la qualità di una norma.
Attraverso l'applicazione di questo sistema di armonizzazione legislativa a tutti i settori in cui ciò è possibile, la Commissione intende porre fine alla proliferazione di direttive particolari eccessivamente tecniche su singoli prodotti. Il campo di applicazione delle direttive che rientrano nell'approccio «rinvio alle norme» dovrà infatti comprendere ampie categorie di prodotti e i tipi di rischi ad esse connessi.
La Comunità potrà in tal modo portare a termine l'impresa estremamente complessa di armonizzare le legislazioni tecniche e allo stesso tempo promuovere lo sviluppo e l'applicazione di norme europee, fattori essenziali per il miglioramento della competitività della sua industria.
SCHEMA CONTENENTE I PRINCIPI E GLI ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLE FUTURE DIRETTIVE
A. MOTIVAZIONI
Tra i principi che tradizionalmente giustificano il dispositivo della direttiva si dovranno evidenziare i seguenti: - spetta agli Stati membri garantire sul loro territorio sia la sicurezza (nelle abitazioni, sul posto di lavoro, ecc.) delle persone, degli animali domestici e dei beni, sia altri aspetti essenziali della protezione della collettività quali la protezione della salute, del consumatore, dell'ambiente, ecc., dai rischi considerati dalla direttiva (1);
- le relative disposizioni nazionali devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione delle merci senza per questo ridurre i livelli giustificati di sicurezza garantiti attualmente negli Stati membri;
- il CEN ed il CENELEC (l'uno o l'altro o entrambi a seconda dei prodotti considerati dalla direttiva) sono gli organismi cui compete adottare le norme europee armonizzate nel campo di applicazione della direttiva, conformemente agli orientamenti contenuti in un accordo che la Commissione ha concluso con tali organismi (2) dopo aver consultato gli Stati membri.
(1) Per motivi pratici e redazionali, nel seguito del presente documento si fa riferimento esclusivamente alla sicurezza. (2) Per alcune attività industriali particolari potrebbero essere presi in considerazione altri organismi europei competenti in materia di elaborazione di specifiche tecniche. 1. Con un tale schema si sviluppa un approccio generale che conviene attuare in funzione delle esigenze legislative per settori o famiglie di prodotti e per tipo di rischio mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato.
2. L'oggetto della direttiva verrebbe precisato, in ogni singolo caso di applicazione, dai tipi di rischio (sicurezza, sanità, ambiente, protezione di consumatori, ecc.) ed eventualmente dalle circostanze (a casa, sul posto di lavoro, nel traffico, durante il tempo libero, ecc.).
3. Bisognerebbe eventualmente precisare che gli Stati membri possono prevedere l'introduzione di normative nazionali, nel rispetto del diritto comunitario, sulle condizioni di impiego dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
4. Per quanto riguarda l'obiettivo considerato nel secondo dei principi esaminati è evidente che esso risulta automaticamente rispettato dall'adozione stessa della direttiva basata sull'articolo 100 del trattato in quanti i requisiti essenziali di sicurezza fissati da quest'ultima sono tali da garantire il conseguimento di un tale obiettivo.
B. ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI I. Campo di applicazione
Definizione della gamma di prodotti considerati e dei tipi di rischi da evitare.
Il campo di applicazione deve essere definito in modo da garantire la coerenza dell'azione e da evitare la proliferazione di direttive concernenti prodotti specifici. É inoltre opportuno notare che l'esistenza di una tale direttiva non impedisce che ad essa si aggiungano eventualmente altre direttive concernenti i tipi diversi di rischio per la stessa categoria di prodotti (per esempio : la sicurezza meccanica di un apparecchio e l'inquinamento da esso prodotto).
II. Clausola generale di immissione sul mercato
I prodotti considerati dalla direttiva possono essere immessi sul mercato soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni quando vengano installati convenientemente, siano sottoposti ad adeguata manutenzione e siano utilizzati per gli usi cui sono destinati. 1. Le direttive dovrebbero tendere, come regola generale, ad un'armonizzazione totale. Di conseguenza, è necessario che qualsiasi prodotto immesso sul mercato e che rientri nel campo di applicazione della direttiva sia ad essa conforme. In casi particolari potrebbe risultare opportuno rendere opzionale l'armonizzazione per taluni prodotti. Lo schema di direttiva è tuttavia concepito con l'obiettivo di un'armonizzazione totale.
Si potranno prospettare opportune soluzioni per tener conto della necessità di abbinare, in taluni Stati membri, allo sviluppo armonioso verso l'instaurazione di un sistema di regolamentazioni obbligatorie, segnatamente per assicurare l'attuazione di appropriate infrastrutture di certificazione.
Il punto II rappresenta quindi una clausola generale che definisce la responsabilità degli Stati membri in materia di immissione dei prodotti sul mercato.
2. Fatto salvo il principio generale alla base dello schema di direttiva, che consiste nel lasciare agli operatori del settore la scelta degli strumenti di attestazione della conformità (ad eccezione, chiaramente, dei casi in cui un controllo preliminare sia previsto da direttive speciali relative a settori ben precisi, come indicato al paragrafo 2 del punto VIII) e che vieta dunque agli Stati membri di introdurre un qualsiasi sistema di controllo prima dell'immissione sul mercato, è evidente che le autorità nazionali, per poter far fronte alle responsabilità che incombono loro ai sensi di tale clausola, devono poter esercitare un controllo su campioni.
3. In alcuni casi, in particolare quelli relativi alla protezione dei lavoratori e dei consumatori, le condizioni previste potrebbero essere rese più rigorose (utilizzazione prevedibile).
III. Requisiti essenziali di sicurezza
Descrizione dei requisiti di sicurezza essenziali per l'applicazione della clausola generale del punto II e ai quali devono rispondere tutti i prodotti oggetto della direttiva. 1. I requisiti essenziali di sicurezza cui devono obbligatoriamente conformarsi i prodotti immessi sul mercato dovranno essere definiti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire, nella trasposizione in diritto nazionale, obblighi sanzionabili. Esse devono essere redatte in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la conformità dei prodotti direttamente in base a tali requisiti. La natura più o meno particolareggiata della formulazione dei requisiti dipende dalla materia trattata. Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza provoca l'applicazione della clausola generale del punto II.
2. I requisiti potranno essere modificati soltanto da una nuova direttiva del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 100 del trattato.
IV. Clausola di libera circolazione
Obbligo per gli Stati membri di consentire, alle condizioni di cui al punto V, la libera circolazione dei prodotti conformi ai requisiti dei punti II e III. 1. La libera circolazione dei prodotti dichiarati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva è garantita senza che si debba procedere, in linea di massima, ad un controllo preventivo della rispondenza ai requisiti di cui al punto III, restando inteso che anche in questo caso vale quanto detto al paragrafo 2 del punto II.
Tale disposizione non deve essere interpretata nel senso che le direttive settoriali legittimino la richiesta sistematica di una certificazione da parte di terzi.
2. L'obiettivo stesso della direttive in questione consiste nel contemplare tutti i requisiti essenziali ma, nel caso eccezionale in cui la copertura risultasse incompleta, ad uno Stato membro resterebbe sempre la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 36 del trattato.
V. Documenti comprovanti la conformità e loro funzione 1. Gli Stati membri devono presumere conformi ai punti II e III i prodotti accompagnati da uno degli attestati descritti al punto VIII che ne dichiarano la conformità: a) alle norme armonizzate adottate dall'organismo europeo di normalizzazione competente nel campo di applicazione della direttiva, qualora tali norme siano adottate conformemente agli orientamenti generali fissati da un accordo concluso tra tale organismo e la Commissione e i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ; una pubblicazione analoga deve inoltre essere effettuata anche dagli Stati membri;
b) oppure, a titolo transitorio, alle norme nazionali di cui al paragrafo 2 qualora non esistano norme armonizzate nei settori oggetto delle stesse.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il testo delle norme nazionali che esso ritiene rispondano ai punti II e III. La Commissione trasmette immediatamente il testo agli altri Stati membri. Secondo la procedura prevista al paragrafo 2 del punto VI, essa notifica agli Stati membri quali norme nazionali autorizzano a presumere un prodotto conforme ai punti II e III.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme. la Commissione ne assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Gli Stati membri accettano prodotti per i quali il fabbricante non si è attenuto ad alcuna norma (in quanto mancano le norme di cui ai paragrafi 1 a) e 1 b) precedenti o per altri motivi eccezionali) come conformi ai punti II e III qualora la loro conformità sia dimostrata da uno degli attestati di cui al punto VIII, paragrafo 1, lettere a) e b). 1. Soltanto gli attestati indicati al punto VIII comportano necessariamente la presunzione della conformità.
2. Tale presunzione di conformità deriva dal fatto che la conformità di un prodotto alle norme armonizzate o nazionali risulta da uno degli attestati di cui al punto VIII. Qualora il prodotto non fosse conforme ad alcuna norma, in quanto non esistono norme in materia o il costruttore, per esempio in caso di innovazione, preferisce applicare altri criteri costruttivi di sua scelta, la conformità ai punti II e III è dichiarata da un attestato rilasciato da un organismo indipendente.
3. Nel caso del punto V, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri avranno pertanto sempre il diritto, ai fini della presunzione della conformità, di esigere uno degli attestati indicati al punto VIII.
4. L'elaborazione e l'adozione delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1, lettera a), dal CEN e dal CENELEC (in linea di massima gli «organismi europei di normalizzazione competenti»), nonché l'obbligo di trasposizione nella normativa nazionale, sono disciplinate dal regolamento interno e dalle disposizioni relative ai lavori di normalizzazione di questi due organismi. Attualmente si sta procedendo ad un'armonizzazione dei loro regolamenti interni.
Non è tuttavia escluso che le norme armonizzate di cui al paragrafo 1 a) possano essere preparate al di fuori del CEN e del CENELEC da altri organismi che possono assumersi tale compito per settori particolari ; in tal caso l'adozione delle norme armonizzate sarà subordinata all'approvazione del CEN/CENELEC. Le norme armonizzate di cui al punto V devono in ogni caso rispettare gli orientamenti definiti in un accordo concluso tra la Commissione e tali organismi. Gli orientamenti concernono in particolare i seguenti aspetti: - la disponibilità di personale e l'esistenza di un'infrastruttura tecnica adatta presso l'organismo di normalizzazione al quale la Commissione affida compiti di normalizzazione;
- la partecipazione delle autorità pubbliche e degli ambienti interessati (in particolare, produttori, utenti, consumatori, sindacati);
- l'adozione delle norme armonizzate, la loro trasposizione in norme nazionali o almeno l'annullamento delle norme nazionali contrastanti con le condizioni approvate dalla Commissione al momento di affidare compiti di normalizzazione e previa consultazione degli Stati membri.
5. Al momento della scelta delle norme nazionali sarà tenuto debito conto delle eventuali difficoltà pratiche connesse con questa scelta.
Le norme nazionali sono adottate soltanto a titolo transitorio. La decisione relativa all'adozione sarà dunque accompagnata per principio da un mandato indirizzato agli organismi europei competenti affinché questi elaborino e adattino entro un determinato periodo le corrispondenti norme europee, secondo le condizioni di cui sopra.
VI. Gestione degli elenchi delle norme 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate o i progetti non soddisfino interamente ai punti II e III, la Commissione o lo Stato membro si rivolge al comitato (punto X) spiegandone i motivi. Il comitato comunica il suo parere con la massima urgenza.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se debbano o non debbano procedere al ritiro della norma dalle pubblicazioni di cui al punto V, paragrafo 1 a). Essa ne informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e gli affida eventualmente un nuovo compito o un compito modificato.
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al punto V, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sulla base del parere di quest'ultimo la Commissione notifica agli Stati membri, entro un termine determinato, se la norma nazionale in causa debba o non debba beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, che i suoi riferimenti devono essere oggetto di una pubblicazione nazionale.
Qualora la Commissione o uno Stato membro ritenga che una norma nazionale non risponda alle condizioni necessarie per godere della presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza, essa consulta il comitato. Sulla base del parere del comitato, essa notifica agli Stati membri che la norma in questione deve ancora o non deve più beneficiare della presunzione di conformità e, in quest'ultimo caso, deve essere cancellata dalle pubblicazioni di cui al punto V, paragrafo 2.
Come già detto (punto V, paragrafo 2) gli Stati membri hanno il potere di decidere quali norme nazionali debbano essere considerate rispondenti ai punti II e III e pertanto essere sottoposte alla procedura di conferma da parte della Commissione.
VII. Clausola di salvaguardia 1. Qualora uno Stato membro constati che un prodotto rischia di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato o impedirne l'immissione sul mercato o per limitarne la libera circolazione, anche se è accompagnato da uno degli attestati di cui al punto VIII.
Lo Stato membro informa la Commissione di tale misura entro un dato termine e soltanto qualora il prodotto in questione sia accompagnato da uno degli attestati di cui al punto VIII. Lo Stato membro spiega le ragioni della sua decisione ed in particolare precisa quale dei seguenti motivi è all'origine della mancata conformità: a) mancata rispondenza al punti II e III e qualora il prodotto non corrisponda ad alcuna norma),
b) errata applicazione delle norme di cui al punto V,
c) lacuna delle norme stesse.
2. La Commissione consulta il più rapidamente possibile gli Stati membri interessati. Qualora lo Stato membro che ha adottato le misure intenda mantenerle, la Commissione si rivolge al comitato entro una scadenza determinata. Qualora la Commissione consideri, dopo aver consultato il comitato, che il provvedimento è giustificato ne informa, anche in questo caso entro una scadenza fissata, lo Stato membro interessato e ricorda agli altri Stati membri (a parità delle altre condizioni) che anche per essi sussiste l'obbligo di impedire l'immissione sul mercato del prodotto in questione.
3. Nel caso in cui la mancata conformità del prodotto ai punti II e III risultasse da una lacuna delle norme armonizzate o delle norme nazionali, si applica quanto stabilito al punto VI.
4. Se il prodotto non conforme è accompagnato da un attestato rilasciato da un organismo indipendente oppure dal fabbricante, lo Stato membro competente prende i provvedimenti del caso nei riguardi dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
5. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di tale procedura.
Il presente punto descrive le conseguenze di un ricorso giustificato dello Stato membro alla clausola di salvaguardia. Non fornisce per contro alcuna indicazione sul caso in cui il ricorso risultasse ingiustificato al termine della procedura comunitaria d'esame in quanto in tal caso si applicherebbero le disposizioni generali del trattato.
VIII. Attestati di conformità 1. Gli attestati di cui al punto V dei quali possono avvalersi gli operatori del settore sono: a) i certificati o i marchi di conformità rilasciati da terzi,
b) i risultati di prove effettuate da terzi,
c) la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ; a tale dichiarazione si può unire l'esigenza di un sistema di sorveglianza,
d) altri attestati da definire eventualmente nella direttiva.
2. La scelta degli operatori del settore tra questi diversi tipi di attestati potrà essere limitata o soppressa in funzione della natura dei prodotti e dei rischi contemplati dalle direttive.
3. Gli organismi nazionali autorizzati a rilasciare un marchio o un certificato di conformità devono essere notificati da ciascuno Stato membro alla Commissione e altri Stati membri. 1. In ciascuna direttiva specifica verranno precisati e illustrati gli attestati adatti alle caratteristiche particolari del campo d'applicazione considerato. Si ricorda che gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri per i casi contemplati alle lettere a) e b) devono intervenire, in particolare, qualora non esistano norme o il fabbricante non ricorra alle norme (punto V, paragrafo 3).
2. Gli organismi di cui al paragrafo 3 hanno l'obbligo di svolgere i loro compiti nel rispetto delle pratiche e dei principi riconosciuti a livello internazionale ed in particolare di quelli delle nonne ISO. Gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare il funzionamento di tali organismi. Il comitato di cui al punto IX può essere incaricato delle questioni relative all'esecuzione delle prove e della certificazione.
3. Nel caso di dichiarazioni di conformità del fabbricante, le autorità nazionali che abbiano fondati motivi per credere che un prodotto non risponda, sotto tutti gli aspetti, al livello di sicurezza richiesto, hanno il diritto di chiedere al produttore o all'importatore di presentare i dati relativi agli esami effettuati in ordine alla sicurezza. L'eventuale rifiuto del produttore o dell'importatore di fornire i dati richiesti è da considerare una ragione sufficiente per dubitare dell'effettiva conformità del prodotto.
4. L'elenco limitato degli attestati riconosciuti riguarda soltanto il regime di presunzione della conformità e quindi non impedisce che un operatore possa dimostrare con tutti i mezzi da lui ritenuti opportuni, nel quadro di una controversia o di una procedura giudiziaria, la conformità del prodotto ai punti II e III.
IX. Comitato permanente
Istituzione di un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri, che possono farsí assistere da esperti o consulenti, e la cui presidenza è affidata a un rappresentante della Commissione.
Il comitato viene interpellato dal suo presidente sia su sua iniziativa diretta o a richiesta di uno Stato membro.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
X. Compiti e funzionamento del comitato permanente 1. Il comitato svolge i compiti assegnatigli dai punti precedenti.
2. Il comitato può inoltre essere consultato su qualsiasi questione relativa all'applicazione della direttiva.
I compiti del comitato riguardano l'applicazione della direttiva. Il fatto di consultare il comitato prima della pubblicazione dei riferimenti delle norme nazionali va visto quindi più come una possibilità offerta per discutere eventuali obiezioni della Commissione o di uno Stato membro che come un esame sistematico di tutto il contenuto delle norme.
Criteri per la scelta dei settori prioritari nei quali si può cominciare ad applicare la strategia
1. La necessità di aprire una nuova strada per l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche, basata sul concetto del «rinvio alle norme» e conforme allo schema descritto in precedenza, deriva da una serie di condizioni (esposte nella prima parte della presente comunicazione) fondate sull'esperienza acquisita dalla Comunità fino ad ora. Si tratta quindi di un principio di portata generale la cui validità dovrà essere valutata concretamente nei vari settori in cui sarà applicato.
È in questo senso peraltro che si è espresso il Consiglio nelle sue «conclusioni» del 16 luglio 1984 indicando in generale la necessità di estendere la pratica del «rinvio alle norme», però soltanto quando sono riunite tutte le condizioni necessarie ossia le condizioni che si riferiscono all'obbligo che compete ai poteri pubblici di tutelare la sicurezza e la salute dei loro cittadini.
2. Per operare la scelta fra i settori prioritari ai quali si deve iniziare ad applicare il concetto, è pertanto necessario fissare un certo numero di criteri di selezione che dovranno essere presi in considerazione globalmente: a) poiché il concetto prevede che le «esigenze fondamentali» siano armonizzate e rese obbligatorie dalle direttive basate sull'articolo 100 del trattato, la tecnica del «rinvio alle norme» sarà adatta soltanto nei campi in cui sarà veramente possibile fare una distinzione fra «esigenze fondamentali» e «specifiche di fabbricazione». In altri termini, in tutti i campi in cui le esigenze fondamentali dell'interesse collettivo sono tali da dover comprendere una quantità considerevole di specifiche di fabbricazione affinché i poteri pubblici possano pienamente assumere la loro responsabilità per quanto concerne la tutela dei cittadini, le condizioni del ricorso al concetto del «rinvio alle norme» non sono riunite in quanto rischiano di perdere la loro ragion d'essere. Fatta questa constatazione, i campi che concernano la tutela della sicurezza appaiono certamente prioritari rispetto a quelli in cui è in causa la tutela della saluta umana (il che corrisponde peraltro al campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE).
b) Affinché sia possibile il «rinvio alle norme», è necessario che il campo in questione sia oggetto o possa essere oggetto di un'attività di normalizzazione. I campi che di massima sono poco adatti ad essere oggetto di una tale attività sono certamente quelli indicati al punto a) per i quali si sente la necessità comune di una regolamentazione a livello comunitario. Negli altri campi invece, la capacità di normalizzazione esiste o è potenziale e in quest'ultimo caso spetta all'azione comunitaria di suscitarla collaborando strettamente con l'industria da un lato e con gli organismi europei di normalizzazione dall'altro, garantendo nel contempo che sia tenuto conto degli interessi dei consumatori.
c) Nella Comunità l'avanzamento dei lavori di armonizzazione tecnica, sulla base del programma generale stabilito nel 1969 e nel 1973 con le risoluzioni del Consiglio, è molto diverso a seconda dei settori industriali interessati. Per quanto riguarda più particolarmente il settore dell'industria manifatturiera (che a priori sembra corrispondere meglio ai criteri di cui sopra), si constata che la maggior parte delle direttive adottate riguardano tre settori : quello dei veicoli a motore, quello della metrologia e quello degli apparecchi elettrici.
Con la nuova concezione si dovrà quindi tener conto di questa situazione e concentrarsi soprattutto sugli altri settori nei quali l'azione comunitaria è carente (per esempio, per molti prodotti meccanici e per i materiali da costruzione), senza voler rimettere in questione una regolamentazione già ampiamente avanzata (come per esempio, nel campo delle regolamentazioni relative alle automobili). La situazione è invece diversa per quanto concerne gli apparecchi elettrici ; tale settore è il solo ad essere stato trattato da una direttiva del tipo «rinvio alle norme» e merita senza dubbio di essere considerato prioritario per tutti i prodotti che non sono ancora stati trattati, vista soprattutto la funzione estremamente importante che esercita la normalizzazione internazionale ed europea.
d) Uno degli scopi principali della nuova concezione è di poter regolare in una sola volta con l'adozione di una sola direttiva, i problemi regolamentari di un numero elevatissimo di prodotti senza che tale direttiva sia soggetta alla necessità di frequenti adeguamenti o modifiche. È pertanto necessario che i settori selezionati siano caratterizzati dall'esistenza di una vasta gamma di prodotti talmente omogenei da consentire la definizione di «esigenze fondamentali» comuni. Tale criterio di portata generale, tuttavia, si basa soprattutto su considerazioni pratiche e di risparmio in termini di lavoro. Nulla impedisce infatti che in alcuni casi la regolamentazione di un solo tipo di prodotto sia effettuata secondo la formula del «rinvio alle norme», qualora siano soddisfatti tutti i criteri citati in precedenza.
e) Per concludere va ricordato un criterio che la Commissione, d'accordo con l'industria, ha sempre considerato come un'esigenza imprescindibile. È necessario che si possa ritenere che l'esistenza di regolamentazioni divergenti crei veramente sul piano pratico una difficoltà alla libera circolazione delle merci. In alcuni casi tuttavia, anche se tale motivazione non è evidente, la necessità di una direttiva potrà comunque risultare opportuna per la tutela di un interesse collettivo fondamentale in modo uniforme per tutta la Comunità.
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