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- Articolo macchine Direttiva 2006/42/CE
- Articolo 1 macchine Direttiva 2006/42/CE - Campo d'applicazione
- Articolo 2 macchine Direttiva 2006/42/CE - Definizioni
- Articolo 3 macchine direttiva 2006/42/EC - Direttive specifiche
- Articolo 4: La sorveglianza del mercato delle macchine 2006/42/CE
- Articolo 5 macchine direttiva 2006/42/EC - Immissione sul mercato e messa in servizio
- Articolo 6 macchine direttiva 2006/42/CE - Libera circolazione
- Articolo 7 macchine direttiva 2006/42/CE - Presunzione di conformità e norme armonizzate
- Articolo 8 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche
- Articolo 9 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
- Articolo 10 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura di contestazione di una norma armonizzata
- Articolo 11 macchine direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia
- Articolo 12 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di valutazione della conformità
- Articolo 13 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura per le quasi-macchine
- Articolo 14 macchine direttiva 2006/42/CE - Organismi notificati
- Articolo 15 macchine direttiva 2006/42/CE - Installazione e utilizzo delle macchine
- Articolo 16 macchine direttiva 2006/42/CE - Marcatura CE
- Articolo 17 macchine direttiva 2006/42/CE - Non conformità della marcatura
- Articolo 18 macchine direttiva 2006/42/CE - Riservatezza
- Articolo 19 macchine direttiva 2006/42/CE - Cooperazione tra gli Stati membri
- Articolo 20 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di ricorso
- Articolo 21 macchine direttiva 2006/42/CE - Diffusione dell'informazione
- Articolo 22 macchine direttiva 2006/42/CE - Comitato
- Articolo 23 macchine direttiva 2006/42/CE - Sanzioni
- Articolo 24 macchine direttiva 2006/42/CE - Modifica della direttiva 95/16/CE
- Articolo 25 macchine direttiva 2006/42/CE - Abrogazione
- Articolo 26 macchine direttiva 2006/42/CE - Attuazione
- Articolo 27 macchine direttiva 2006/42/CE - Deroga
- Articolo 28 macchine direttiva 2006/42/CE - Entrata in vigore
- Articolo 29 macchine direttiva 2006/42/CE - Destinatari
- ALLEGATO I della direttiva Macchine 2006/42/CE - sintesi
- Principi generali di cui all'allegato 1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1 ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI dell'allegato 1 - Definizioni - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza di cui all'allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.3. Materiali e prodotti Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.4. Illuminazione - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.5. Progettazione della macchina ai agevolare l'iter - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.6. Ergonomia - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1.1.8. Sedili
- 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
- 1.2.2. Dispositivi di comando
- 1.2.3. Avviamento
- 1.2.4. Arresto
- 1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
- 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
- Articolo 1.1.7. Posti di lavoro : macchine direttiva 2006/42/CE
- ALLEGATO II : direttiva macchine 2006/42/CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
- ALLEGATO III : direttiva macchine 2006/42/CE - Marcatura CE
- ALLEGATO IV : direttiva macchine 2006/42/CE - Categorie di macchine
- ALLEGATO V : direttiva macchine 2006/42/CE - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza
- ALLEGATO VI : direttiva macchine 2006/42/CE - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- ALLEGATO VII : direttiva macchine 2006/42/CE - Fascicolo tecnico per le macchine
- ALLEGATO VIII : direttiva macchine 2006/42/CE - Valutazione della conformità controllo interno sulla fabbricazione
- ALLEGATO IX : direttiva macchine 2006/42/CE - Esame CE del tipo
- ALLEGATO X : direttiva macchine 2006/42/CE - Garanzia qualità totale
- ALLEGATO XI : direttiva macchine 2006/42/CE - la notifica degli organismi
- ALLEGATO XII : Tavola di concordanza tra Direttiva 98/37/CE e Direttiva 2006/42/CE
- macchine Direttiva 98/37/CE
- considerando della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- Articolo della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
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- ALLEGATO II della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
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- ALLEGATO IV della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
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- Guida alle applicazioni per Direttiva Macchine 2006/42/CE
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- Gli organismi notificati ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Regolamento europeo per le macchine - norme armonizzate - standardizzazione delle macchine
- Sicurezza di Ex, ATEX e IECEx : Standardizzazione
- Sicurezza dei dispositivi di protezione personnal: Standardizzazione e regolamenti europei
- Sicurezza delle macchine: normativa di normalizzazione ed europee
- REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 relativo alle macchine
ALLEGATO X : direttiva macchine 2006/42/CE - Garanzia qualità totale
The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.
ALLEGATO X : Garanzia qualità totale
Il presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.
1. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo, come specificato al punto 2, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 3.
2. Sistema qualità
2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle macchine,
- il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, per un modello di ciascuna categoria di macchina di cui all'allegato IV che intende fabbricare,
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata presso un altro organismo notificato.
2.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione e di qualità delle macchine,
- delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla presente direttiva,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione della macchina oggetto della presente direttiva,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità,
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto,
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione della macchina, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
2.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 2.2.
Gli elementi del sistema qualità conformi alla norma armonizzata pertinente sono presunti conformi ai requisiti corrispondenti di cui al punto 2.2.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia della macchina. La procedura di valutazione deve comprendere un'ispezione negli impianti del fabbricante. Nel quadro della valutazione il gruppo di esperti procede alla verifica dei fascicoli tecnici di cui al punto 2.1, secondo comma, terzo trattino, onde garantire la loro conformità ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza e di tutela della salute.
La decisione è notificata al fabbricante o al suo mandatario. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. Va prevista una procedura di ricorso.
Comment: A X-1
A new document is issued by the notified body: a "notification of the quality assurance system."
Original Comment: A X-1
Un nouveau document est émis par l’organisme notifié : une « notification du système d’assurance qualité ».
2.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità in merito a qualsiasi progetto di adeguamento del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 2.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
3.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
3.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione prevista nella parte del sistema qualità riservata alla progettazione del sistema qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,
- la documentazione prevista nella sezione "Fabbricazione" del sistema qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale coinvolto, ecc.
3.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale da consentire una rivalutazione completa ogni tre anni.
Comment: A X-2
Practices that apply in the context of the notification of manufacturing quality assurance systems in the framework of Directive 94/9/EC and IECEx certification are a respectively audit frequency of 12 and 18 months.
Original Comment: A X-2
Les pratiques qui s’appliquent dans le cadre de la notification des systèmes d’assurance qualité de fabrication dans le cadre de la directive ATEX 94/9/CE et de la certification IECEx sont une périodicité d’audit respective de 12 et 18 mois.
3.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di tali visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione in particolare gli elementi seguenti:
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure correttive,
- all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti le misure o le tecniche.
Nel corso di tali visite l'organismo notificato, se necessario, può svolgere o far svolgere prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulla prova stessa.
4. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione:
- la documentazione di cui al punto 2.1,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 2.4, terzo e quarto comma, nonché ai punti 3.3 e 3.4.
Comment : A X-3
The manufacturer must keep the notifications and audits reports of its manufacturing quality assurance system for a period of 10 years.
Original Comment : A X-3
Le fabricant doit conserver les rapports d’audits et notifications de son système d’assurance qualité de fabrication pendant une période de 10 ans.
Comment: A X-4
This appendix is new. It defines a new certification procedure defined in Article 12 Chapters 3 c) and 4 b) in addition to the assessment procedure for conformity or the EC type examination procedure for :
- The machines listed in Annex IV, manufactured in accordance with harmonized standards, and with assumption that these harmonized standards covers all the relevant essential health and safety requirements.
- The machines listed in Annex IV which are not manufactured in accordance with harmonized standards or only partly, or if the harmonized standards do not cover all the relevant essential health and safety requirements, or if there no harmonized standards for the machine.
It is a procedure of conformity assessment that is not related to a particular product, but that is linked to the complete quality system (design, manufacture, final inspection and test) and for a range of products.
Original Comment: A X-4
Cette annexe est nouvelle. Elle définit une nouvelle procédure de certification définie à l’article 12 chapitres 3 c) et 4 b) en complément de la procédure d’évaluation de la conformité ou de la procédure d’examen CE de type pour :
- Les machines visées à l'annexe IV fabriquées conformément aux normes harmonisées, et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes
- Les machines visée à l'annexe IV qui ne sont pas fabriquées conformément aux normes harmonisées ou seulement en partie, ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, ou s'il n'existe pas de normes harmonisées pour la machine en question.
Il s’agit d’une procédure d’évaluation de la conformité qui n’est pas liée à un produit en particulier mais qui est liée au système qualité complet (conception, fabrication, contrôle et essais finaux) et à une gamme de produits.
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