- Benvenuti
- Direttiva-macchine
- Storia della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- macchine Direttiva 2006/42/CE
- considerando della Direttiva 2006/42/CE
- Articolo macchine Direttiva 2006/42/CE
- Articolo 1 macchine Direttiva 2006/42/CE - Campo d'applicazione
- Articolo 2 macchine Direttiva 2006/42/CE - Definizioni
- Articolo 3 macchine direttiva 2006/42/EC - Direttive specifiche
- Articolo 4: La sorveglianza del mercato delle macchine 2006/42/CE
- Articolo 5 macchine direttiva 2006/42/EC - Immissione sul mercato e messa in servizio
- Articolo 6 macchine direttiva 2006/42/CE - Libera circolazione
- Articolo 7 macchine direttiva 2006/42/CE - Presunzione di conformità e norme armonizzate
- Articolo 8 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche
- Articolo 9 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
- Articolo 10 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura di contestazione di una norma armonizzata
- Articolo 11 macchine direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia
- Articolo 12 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di valutazione della conformità
- Articolo 13 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura per le quasi-macchine
- Articolo 14 macchine direttiva 2006/42/CE - Organismi notificati
- Articolo 15 macchine direttiva 2006/42/CE - Installazione e utilizzo delle macchine
- Articolo 16 macchine direttiva 2006/42/CE - Marcatura CE
- Articolo 17 macchine direttiva 2006/42/CE - Non conformità della marcatura
- Articolo 18 macchine direttiva 2006/42/CE - Riservatezza
- Articolo 19 macchine direttiva 2006/42/CE - Cooperazione tra gli Stati membri
- Articolo 20 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di ricorso
- Articolo 21 macchine direttiva 2006/42/CE - Diffusione dell'informazione
- Articolo 22 macchine direttiva 2006/42/CE - Comitato
- Articolo 23 macchine direttiva 2006/42/CE - Sanzioni
- Articolo 24 macchine direttiva 2006/42/CE - Modifica della direttiva 95/16/CE
- Articolo 25 macchine direttiva 2006/42/CE - Abrogazione
- Articolo 26 macchine direttiva 2006/42/CE - Attuazione
- Articolo 27 macchine direttiva 2006/42/CE - Deroga
- Articolo 28 macchine direttiva 2006/42/CE - Entrata in vigore
- Articolo 29 macchine direttiva 2006/42/CE - Destinatari
- ALLEGATO I della direttiva Macchine 2006/42/CE - sintesi
- Principi generali di cui all'allegato 1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1 ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI dell'allegato 1 - Definizioni - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza di cui all'allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.3. Materiali e prodotti Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.4. Illuminazione - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.5. Progettazione della macchina ai agevolare l'iter - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.6. Ergonomia - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1.1.8. Sedili
- 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
- 1.2.2. Dispositivi di comando
- 1.2.3. Avviamento
- 1.2.4. Arresto
- 1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
- 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
- Articolo 1.1.7. Posti di lavoro : macchine direttiva 2006/42/CE
- ALLEGATO II : direttiva macchine 2006/42/CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
- ALLEGATO III : direttiva macchine 2006/42/CE - Marcatura CE
- ALLEGATO IV : direttiva macchine 2006/42/CE - Categorie di macchine
- ALLEGATO V : direttiva macchine 2006/42/CE - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza
- ALLEGATO VI : direttiva macchine 2006/42/CE - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- ALLEGATO VII : direttiva macchine 2006/42/CE - Fascicolo tecnico per le macchine
- ALLEGATO VIII : direttiva macchine 2006/42/CE - Valutazione della conformità controllo interno sulla fabbricazione
- ALLEGATO IX : direttiva macchine 2006/42/CE - Esame CE del tipo
- ALLEGATO X : direttiva macchine 2006/42/CE - Garanzia qualità totale
- ALLEGATO XI : direttiva macchine 2006/42/CE - la notifica degli organismi
- ALLEGATO XII : Tavola di concordanza tra Direttiva 98/37/CE e Direttiva 2006/42/CE
- macchine Direttiva 98/37/CE
- considerando della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- Articolo della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO I della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO II della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO III della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO IV della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO V della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO VI della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO VII della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO VIII della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO IX della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- macchine Direttiva 89/392/EEC
- considerando della macchine DIRETTIVA 89/392/CE
- Articolo macchine Direttiva 89/392/CEE
- ALLEGATO I della macchine DIRETTIVA 89/392/CE
- ALLEGATO II DIRECTIVA máquinas 89/392/CEE
- ALLEGATO III della macchine DIRETTIVA 89/392/CE
- ALLEGATO IV DIRECTIVA máquinas 89/392/CEE
- ALLEGATO V della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
- ALLEGATO VI della macchine DIRETTIVA 89/392/CE
- ALLEGATO VII della macchine DIRETTIVA 89/392/CE
- Modifica della direttiva 1989/392/EEC
- Direttive ATEX
- IECEx
- Dispositivi di protezione individuale
- standardizzazione & Regolamento europeo
- Sicurezza delle macchine: normativa di normalizzazione ed europee
- Normalizzazione nelle norme armonizzate e macchinari
- elenco di norme armonizzate - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Guida alle applicazioni per Direttiva Macchine 2006/42/CE
- raccomandazione per l'uso - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Gli organismi notificati ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Regolamento europeo per le macchine - norme armonizzate - standardizzazione delle macchine
- Sicurezza di Ex, ATEX e IECEx : Standardizzazione
- Sicurezza dei dispositivi di protezione personnal: Standardizzazione e regolamenti europei
- Sicurezza delle macchine: normativa di normalizzazione ed europee
- REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 relativo alle macchine
Articolo 14 macchine direttiva 2006/42/CE - Organismi notificati
The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.
Articolo 14 : Organismi notificati
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, nonché le procedure specifiche per la valutazione della conformità e le categorie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi notificati siano controllati periodicamente per accertare che soddisfino sempre i criteri di cui all'allegato XI. L'organismo notificato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, compresi i documenti relativi al bilancio, per consentire agli Stati membri di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti.
3. Per la valutazione degli organismi da notificare e di quelli già notificati gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XI.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a fini informativi, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
5. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo della presente direttiva, rispondano ai criteri pertinenti.
6. Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti della presente direttiva non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante. In caso di sospensione o ritiro del certificato o dell'approvazione o di eventuali limitazioni alle quali è sottoposto o nei casi in cui si rende necessario un intervento da parte dell'autorità competente, l'organismo notificato ne informa l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4. Lo Stato membro informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Deve essere possibile una procedura di impugnazione.
7. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità responsabili della designazione, notificazione e controllo di organismi notificati negli Stati membri e gli organismi notificati, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della presente direttiva.
8. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca immediatamente la sua notifica, qualora constati che:
a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI; oppure
b) l'organismo viene meno in modo grave alle sue responsabilità.
Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Comment:
This article refers to the designation of notified bodies by the Member States. These organizations perform the conformity assessment for the placing on the market referred to in Article 12, paragraphs 3 and 4, as well as the specific conformity assessment procedures and categories of machinery for which these bodies have been identified, particularly for machinery listed in Annex IV.
This article is important for OEMs because it allows them to know which organizations to contact in order to certify their products, according to the different procedures listed in Article 12.
--------
In addition, the EU has implemented the following rules (see articles 4 and 5 above):
Regulation (CE) N° 765/2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance.
Original Comment:
Cet article est relatif à la désignation des organismes notifiés par les Etats membres. Ces organismes, effectuent l'évaluation de la conformité en vue de la mise sur le marché visée à l'article 12, paragraphes 3 et 4, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité spécifiques et les catégories de machines pour lesquelles ces organismes ont été désignés, notamment pour les machines listées à l’annexe IV.
Cet article est important pour les constructeurs de machines, car il leur permet de savoir vers quels organismes se diriger pour faire certifier ses produits, en fonction des différentes procédures listées à l’article 12.
--------
En complément, l’UE a mis en œuvre le règlement suivant (Cf. articles 4 et 5 ci-avant) :
Règlement (CE) N° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché.
Italian