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- Articolo 1 macchine Direttiva 2006/42/CE - Campo d'applicazione
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- Articolo 3 macchine direttiva 2006/42/EC - Direttive specifiche
- Articolo 4: La sorveglianza del mercato delle macchine 2006/42/CE
- Articolo 5 macchine direttiva 2006/42/EC - Immissione sul mercato e messa in servizio
- Articolo 6 macchine direttiva 2006/42/CE - Libera circolazione
- Articolo 7 macchine direttiva 2006/42/CE - Presunzione di conformità e norme armonizzate
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- Articolo 9 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
- Articolo 10 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura di contestazione di una norma armonizzata
- Articolo 11 macchine direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia
- Articolo 12 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di valutazione della conformità
- Articolo 13 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura per le quasi-macchine
- Articolo 14 macchine direttiva 2006/42/CE - Organismi notificati
- Articolo 15 macchine direttiva 2006/42/CE - Installazione e utilizzo delle macchine
- Articolo 16 macchine direttiva 2006/42/CE - Marcatura CE
- Articolo 17 macchine direttiva 2006/42/CE - Non conformità della marcatura
- Articolo 18 macchine direttiva 2006/42/CE - Riservatezza
- Articolo 19 macchine direttiva 2006/42/CE - Cooperazione tra gli Stati membri
- Articolo 20 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di ricorso
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- Articolo 22 macchine direttiva 2006/42/CE - Comitato
- Articolo 23 macchine direttiva 2006/42/CE - Sanzioni
- Articolo 24 macchine direttiva 2006/42/CE - Modifica della direttiva 95/16/CE
- Articolo 25 macchine direttiva 2006/42/CE - Abrogazione
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- ALLEGATO I della direttiva Macchine 2006/42/CE - sintesi
- Principi generali di cui all'allegato 1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1 ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI dell'allegato 1 - Definizioni - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza di cui all'allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.3. Materiali e prodotti Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.4. Illuminazione - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.5. Progettazione della macchina ai agevolare l'iter - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.6. Ergonomia - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1.1.8. Sedili
- 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
- 1.2.2. Dispositivi di comando
- 1.2.3. Avviamento
- 1.2.4. Arresto
- 1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
- 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
- Articolo 1.1.7. Posti di lavoro : macchine direttiva 2006/42/CE
- ALLEGATO II : direttiva macchine 2006/42/CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
- ALLEGATO III : direttiva macchine 2006/42/CE - Marcatura CE
- ALLEGATO IV : direttiva macchine 2006/42/CE - Categorie di macchine
- ALLEGATO V : direttiva macchine 2006/42/CE - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza
- ALLEGATO VI : direttiva macchine 2006/42/CE - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- ALLEGATO VII : direttiva macchine 2006/42/CE - Fascicolo tecnico per le macchine
- ALLEGATO VIII : direttiva macchine 2006/42/CE - Valutazione della conformità controllo interno sulla fabbricazione
- ALLEGATO IX : direttiva macchine 2006/42/CE - Esame CE del tipo
- ALLEGATO X : direttiva macchine 2006/42/CE - Garanzia qualità totale
- ALLEGATO XI : direttiva macchine 2006/42/CE - la notifica degli organismi
- ALLEGATO XII : Tavola di concordanza tra Direttiva 98/37/CE e Direttiva 2006/42/CE
- macchine Direttiva 98/37/CE
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Articolo 5 macchine direttiva 2006/42/EC - Immissione sul mercato e messa in servizio
The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.
Articolo 5 : Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 16.
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.
Comment:
This article is essential for manufacturers because it sets all the obligations it must fulfill.
Only partly completed machinery are subject to a special procedure (see Article 13).
New requirement compared to the previous Machinery Directive 1998/37/CE, the CE marking see paragraph f) now applies to safety components, as well as all products listed in Article I of the Directive.
Finally, it is stated in paragraph 4 that the CE marking indicates that the machine complies with all directives that apply to the said product.
Original Comment:
Cet article est fondamental pour les fabricants car il fixe l’ensemble des obligations auxquelles ce dernier doit satisfaire.
Seules les quasi-machines font l’objet d’une procédure particulière (Cf. article 13).
Nouveauté par rapport à la précédente directive machines 1998/37/CE, le marquage CE alinéa f) s’applique désormais aux composants de sécurité, ainsi qu’à l’ensemble des produits cités à l’article premier de la directive.
Enfin, il est précisé au point 4 que l’apposition du marquage CE indique que la machine est conforme à toutes les directives qui s’appliquent au-dit produit.
Italian