DIRETTIVA 93/44/CEE che modifica la direttiva 89/392/CEE

Direttiva 93/44/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il fatto di sollevare delle persone introduce rischi specifici per le persone sollevate; che detti rischi non sono contemplati dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (4);

considerando che per questi tipi di macchine non è necessario stabilire altre procedure per la valutazione della conformità oltre a quelle inizialmente previste nella direttiva 89/392/CEE per le macchine in generale;

considerando che la prescrizione di requisiti essenziali di sicurezza e di salute supplementare per i rischi incorsi dalle persone sollevate può essere realizzata con una modifica della direttiva 89/392/CEE; che detta modifica può essere utilizzata per correggere alcune imperfezioni della suddetta direttiva;

considerando che è necessario disciplinare il caso dei componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato e per cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiari la funzione da essi svolta;

considerando che le date di messa in applicazione della presente direttiva non modificano quelle della direttiva 89/392/CEE e della direttiva 91/368/CEE che ha modificato quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/392/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini della presente direttiva, per "componente di sicurezza " si intende un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.»;

c) il testo del paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

i) è soppresso il trattino seguente:

«- gli apparecchi di sollevamento progettati e costruiti per il sollevamento e/o lo spostamento di persone, con o senza carichi, ad esclusione dei carrelli di movimentazione a posto sollevabile,»;

ii) il trattino seguente:

«- gli impianti a cavi per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,»

è sostituito dal trattino seguente:

«- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,»;

iii) sono aggiunti i trattini seguenti:

«- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, e che è destinata al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno,

- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,

- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,

- gli elevatori di scenotecnica,

- gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.»;

d) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Se per una macchina o un componente di sicurezza i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive comunitarie specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questa macchine o a questi componenti di sicurezza per questi rischi, a partire dalla messa in applicazione delle direttive specifiche.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso delle macchine o dei componenti di sicurezza in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine o di detti componenti di sicurezza rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni e di dimostrazioni, la presentazione di macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di detti componenti di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.»

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Le macchine e i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui all'allegato I.»

4) Il testo dell'articolo 4 è modificato nel modo seguente:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza che soddisfano le disposizioni della presente direttiva»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza definiti all'articolo 1, paragrafo 2, se sono accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, prevista all'allegato II, lettera c).»

5) Il testo dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati Membri considerano conformi all'insieme delle disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità previste al capitolo II:

- le macchine munite della marcatura "CE " e accompagnate dalla dichiarazione "CE " di conformità di cui all'allegato II, punto A;

- i componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione "CE " di conformità di cui all'allegato II, punto C.

In assenza di norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti che sono considerate come documenti importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari dell'allegato I.

2. Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il componente di sicurezza costruito conformemente a detta norma è presunto conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate.»

6) Il testo dell'articolo 7 è modificato nel modo seguente:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Se uno Stato membro constata che

- talune macchine munite della marcatura "CE ",

oppure

- taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione "CE " di conformità,

utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine o i componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivandone la decisione e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Se

- una macchina non conforme è munita della marcatura "CE ",

- un componente di sicurezza non conforme è accompagnato da una dichiarazione "CE " di conformità,

lo Stato membro competente prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura o redatto la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.»

7) Il testo dell'articolo 8 è modificato nel modo seguente:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per attestare la conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve redigere, per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza fabbricati, una dichiarazione "CE " di conformità i cui elementi figurano nell'allegato II, punto A o C secondo il caso.

Inoltre, soltanto per quanto riguarda le macchine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve apporre sulla macchina la marcatura "CE " di cui all'articolo 10.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. I componenti di sicurezza sono sottoposti alle procedure di certificazione applicabili alle macchine ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la certificazione "CE ", l'organismo notificato verifica l'idoneità del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal fabbricante.»;

c) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Nei casi in cui né il fabbricante nè il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottemperato agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono a chiunque introduca nel mercato comunitario la macchina o il componente di sicurezza. Gli stessi obblighi incombono a chiunque assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.»

8) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di compiere le procedure di certificazione di cui all'articolo 8. La Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, l'elenco di tali organismi e ne cura l'aggiornamento.»

9) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di una macchina o di un componente di sicurezza deve essere motivata dettagliatamente. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.»

10) Il testo dell'allegato I è modificato come segue:

a) il testo del titolo è sostituito dal testo seguente:

«REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA»;

b) dopo il titolo è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini del presente allegato, il termine "macchina " designa sia la "macchina ", quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, sia il "componente di sicurezza ", quale definito allo stesso paragrafo.»;

c) le osservazioni preliminari sono completate dal testo seguente:

«3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi che coprono.

Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in vari capitoli del presente allegato.

Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi.»;

d) il testo del punto 1.2.4, ultimo comma, concernente il dispositivo di arresto di emergenza, è sostituito dal testo seguente:

«Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.»;

e) sono aggiunti i punti seguenti:

«1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina

Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di mezzi che consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dentro o, in caso di impossibilità, di chiedere aiuto.

1.5.15. Rischio di caduta

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.»;

f) il punto 1.6.2, secondo comma è soppresso;

g) il testo del punto 1.7.4, lettera a), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie (vedi punto 1.7.3), eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.),»;

h) il testo del punto 1.7.4, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.»;

i) il testo del punto 1.7.4, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso per quanto concerne gli aspetti della sicurezza. La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.»;

j) il testo del titolo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE»;

k) ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, si sopprime la parte di frase seguente:

«Oltre ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui al punto 1,»;

l) il testo del punto 3, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchine devono essere progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che seguono.»;

m) il testo del punto 4, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di sollevamento, essenzialmente rischi di cadute del carico, di urti del carico o di rovesciamento a causa della movimentazione del carico, devono essere progettate e costruite in modo da conformarsi ai requisiti che seguono.»;

n) al punto 4.2.3, è aggiunto il comma seguente:

«Le macchine che collegano livelli definiti e in cui gli operatori possono penetrare sul piano di carico per posare o stivare quest'ultimo devono essere progettate e costruite in modo da evitare uno spostamento non controllato del piano di carico, in particolare al momento del caricamento o dello scaricamento.»;

o) il testo del titolo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI»;

p) il testo del punto 5, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono essere progettate e costruite in modo da soddisfare i requisiti seguenti.»;

q) è aggiunto il punto 6 che figura nell'allegato della presente direttiva.

11) Il testo dell'allegato II è modificato nel modo seguente:

a) il testo del titolo del punto A è sostituito dal testo seguente:

«Contenuto della dichiarazione "CE " di conformità per le macchine (1)»;

b) il testo della nota (1) a piè di pagina è sostituito dal testo seguente:

«(1) Questa dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso originali [vedi allegato I, punto 1.7.4, lettera b)], a macchina o in stampatello. Essa deve essere accompagnata da una traduzione in una delle lingue del paese di utilizzazione. Detta traduzione è eseguita nelle stesse condizioni valide per le istruzioni per l'uso.»;

c) è aggiunto il punto seguente:

«C. Contenuto della dichiarazione "CE " di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente (1)

La dichiarazione "CE " di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (2),

- descrizione del componente di sicurezza (4),

- funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è desumibile in modo evidente dalla descrizione,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero dell'attestato di certificazione "CE " del tipo,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo trattino,

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino,

- eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate,

- eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche tecniche nazionali applicate,

- identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.»;

d) è aggiunta la nota (4) a piè di pagina seguente:

«(4) Descrizione del componente di sicurezza (marca di fabbrica, tipo, numero di serie se esiste, ecc.)».

12) Il testo dell'allegato IV è modificato nel modo seguente:

a) il testo del titolo è sostituito dal testo seguente:

«TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI OCCORRE APPLICARE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, LETTERE b) E c)»;

b) dopo il titolo è aggiunto il sottotitolo seguente:

«A. Macchine»;

c) il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate:

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.»;

d) il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.»;

e) il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.»;

f) il testo del punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.»;

g) alla sezione A sono aggiunti i punti seguenti:

«16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.»;

h) è aggiunta la sezione seguente:

«B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A 9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).»

13) All'allegato V, dopo il titolo è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini del presente allegato, il termine "macchina " designa sia la "macchina ", quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, sia il "componente di sicurezza ", quale definito allo stesso paragrafo.»

14) All'allegato VI, dopo il titolo è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini del presente allegato, il termine "macchina " designa sia la "macchina ", quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, sia il "componente di sicurezza ", quale definito allo stesso paragrafo.»

15) All'allegato VII dopo il titolo è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini del presente allegato, il termine "macchina " designa sia la "macchina ", quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, sia il "componente di sicurezza ", quale definito allo stesso paragrafo.»

Articolo 2

1. Gli Stati Membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1995.

2. In deroga al paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni elencate qui di seguito, a decorrere dal 1o luglio 1994:

- articolo 1, punto 10 ad eccezione delle lettere a), b) e q),

- articolo 1, punto 11, lettere a) e b),

- articolo 1, punto 12, lettere c), d), e) ed f).

3. Inoltre, gli Stati membri consentono, per il periodo che precede il 31 dicembre 1996, l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine di sollevamento o di spostamento delle persone e dei componenti di sicurezza conformi alle regolamentazioni nazionali in vigore nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TROEJBORG

(1) GU n. C 25 dell'1. 2. 1992, pag. 8, e GU n. C 252 del 29. 9. 1992, pag. 3.(2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 107, e GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 70.(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 60.(4) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 91/368/CEE (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16).

ALLEGATO

«6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE

Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento o allo spostamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che seguono.

6.1. Considerazioni generali

6.1.1. Definizione

Ai fini del presente capitolo, si intende per "abitacolo " l'area sulla quale prendono posto le persone che devono essere sollevate, abbassate o spostate in virtù del suo movimento.

6.1.2. Resistenza meccanica

I coefficienti di utilizzazione definiti nel punto 4 non sono sufficienti per le macchine destinate al sollevamento o allo spostamento delle persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati. Il pavimento dell'abitacolo deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico massimo di esercizio stabiliti dal costruttore.

6.1.3. Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da un'energia diversa dalla forza umana

I requisiti del punto 4.2.1.4 si applicano indipendemente dal valore del carico massimo di esercizio. Questo requisito non si applica alle macchine per le quali il fabbricante può dimostrare che non esistono rischi di sovraccarico e/o di capovolgimento.

6.2. Dispositivi di comando

Qualora i requisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni:

6.2.1. L'abitacolo deve, come regola generale, essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti relativi di salita e discesa e, se del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla macchina.

Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso movimento, salvo sui dispositivi di arresto di emergenza.

I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo a comando mantenuto, salvo per le macchine che collegano livelli definiti.

6.2.2. Se una macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone è spostabile con l'abitacolo in posizione diversa da quella di riposo, la macchina deve essere progettata e costruita in modo che la o le persone situate nell'abitacolo dispongano di mezzi che consentano di evitare i rischi eventualmente provocati dagli spostamenti della macchina.

6.2.3. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere progettate, costruite o attrezzate in modo che una eccessiva velocità del movimento dell'abitacolo non crei rischi.

6.3. Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo

6.3.1. Se le misure previste al punto 1.5.15 non sono sufficienti, gli abitacoli devono essere muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato al numero delle persone che possono trovarsi nell'abitacolo e sufficientemente resistenti per appendervi le attrezzature per la protezione individuale contro le cadute.

6.3.2. Se esiste una botola nel pavimento o nel soffitto, o un portello laterale, l'apertura deve avvenire in senso contrario al rischio di caduta in caso di apertura inopinata.

6.3.3. La macchina di sollevamento o di spostamento deve essere progettata e costruita in modo che il pavimento dell'abitacolo non si inclini tanto da comportare in rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i movimenti.

Il pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo.

6.4. Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo

6.4.1. La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone deve essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la caduta o il capovolgimento dell'abitacolo.

6.4.2. Le accelerazioni e le frenate dell'abitacolo o del veicolo portante, azionate dagli operatori o da un dispositivo di sicurezza, nelle condizioni di carico e di velocità massima previste dal fabbricante, non devono causare rischi per le persone esposte.

6.5. Indicazioni

Allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abitacolo devono figurare le indicazioni pertinenti indispensabili.»

 

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