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- Storia della Direttiva Macchine 2006/42/CE
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- Articolo macchine Direttiva 2006/42/CE
- Articolo 1 macchine Direttiva 2006/42/CE - Campo d'applicazione
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- Articolo 3 macchine direttiva 2006/42/EC - Direttive specifiche
- Articolo 4: La sorveglianza del mercato delle macchine 2006/42/CE
- Articolo 5 macchine direttiva 2006/42/EC - Immissione sul mercato e messa in servizio
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- Articolo 7 macchine direttiva 2006/42/CE - Presunzione di conformità e norme armonizzate
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- Articolo 9 macchine direttiva 2006/42/CE - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
- Articolo 10 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura di contestazione di una norma armonizzata
- Articolo 11 macchine direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia
- Articolo 12 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di valutazione della conformità
- Articolo 13 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedura per le quasi-macchine
- Articolo 14 macchine direttiva 2006/42/CE - Organismi notificati
- Articolo 15 macchine direttiva 2006/42/CE - Installazione e utilizzo delle macchine
- Articolo 16 macchine direttiva 2006/42/CE - Marcatura CE
- Articolo 17 macchine direttiva 2006/42/CE - Non conformità della marcatura
- Articolo 18 macchine direttiva 2006/42/CE - Riservatezza
- Articolo 19 macchine direttiva 2006/42/CE - Cooperazione tra gli Stati membri
- Articolo 20 macchine direttiva 2006/42/CE - Procedure di ricorso
- Articolo 21 macchine direttiva 2006/42/CE - Diffusione dell'informazione
- Articolo 22 macchine direttiva 2006/42/CE - Comitato
- Articolo 23 macchine direttiva 2006/42/CE - Sanzioni
- Articolo 24 macchine direttiva 2006/42/CE - Modifica della direttiva 95/16/CE
- Articolo 25 macchine direttiva 2006/42/CE - Abrogazione
- Articolo 26 macchine direttiva 2006/42/CE - Attuazione
- Articolo 27 macchine direttiva 2006/42/CE - Deroga
- Articolo 28 macchine direttiva 2006/42/CE - Entrata in vigore
- Articolo 29 macchine direttiva 2006/42/CE - Destinatari
- ALLEGATO I della direttiva Macchine 2006/42/CE - sintesi
- Principi generali di cui all'allegato 1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1 ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI dell'allegato 1 - Definizioni - Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza di cui all'allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.3. Materiali e prodotti Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.4. Illuminazione - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.5. Progettazione della macchina ai agevolare l'iter - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Articolo 1.1.6. Ergonomia - Allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
- 1.1.8. Sedili
- 1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
- 1.2.2. Dispositivi di comando
- 1.2.3. Avviamento
- 1.2.4. Arresto
- 1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
- 1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
- Articolo 1.1.7. Posti di lavoro : macchine direttiva 2006/42/CE
- ALLEGATO II : direttiva macchine 2006/42/CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
- ALLEGATO III : direttiva macchine 2006/42/CE - Marcatura CE
- ALLEGATO IV : direttiva macchine 2006/42/CE - Categorie di macchine
- ALLEGATO V : direttiva macchine 2006/42/CE - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza
- ALLEGATO VI : direttiva macchine 2006/42/CE - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- ALLEGATO VII : direttiva macchine 2006/42/CE - Fascicolo tecnico per le macchine
- ALLEGATO VIII : direttiva macchine 2006/42/CE - Valutazione della conformità controllo interno sulla fabbricazione
- ALLEGATO IX : direttiva macchine 2006/42/CE - Esame CE del tipo
- ALLEGATO X : direttiva macchine 2006/42/CE - Garanzia qualità totale
- ALLEGATO XI : direttiva macchine 2006/42/CE - la notifica degli organismi
- ALLEGATO XII : Tavola di concordanza tra Direttiva 98/37/CE e Direttiva 2006/42/CE
- macchine Direttiva 98/37/CE
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- Articolo della macchine DIRETTIVA 98/37/CE
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Articolo 1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza di cui all'allegato 1 Direttiva Macchine 2006/42/CE
The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.
Comment:
In order to take into account the safety, all phases of the life cycle of the machine shall be considered. The risk assessment must take into account all of these phases of the life cycle.
Original Comment:
La prise en compte de la sécurité doit prendre en compte l’ensemble des phases du cycle de vie de la machine. L’analyse de risque doit prendre en compte l’ensemble de ces phases du cycle de vie.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.
e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.
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