ALLEGATO II : direttiva macchine 2006/42/CE - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


ALLEGATO II : Dichiarazioni

1. CONTENUTO

A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;

2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;

3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;

4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;

6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;

7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;

8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;

9. luogo e data della dichiarazione;

10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

Comment :

New requirements have been added:

2) an authorized person that compile the technical file must be established in the community in order to provide this documentation to the authorities must be designed.

3) requirements in terms of identification have been added.

4) references to directives are required. References to national legislation and national technical specifications contained in the 98/37/EC Machinery Directive have been removed.

6) This is a new requirement induced by this new Annex and the certification process associated with it.

When the full quality assurance procedure is applied, the CE marking of machinery must be immediately followed by the identification number of the notified body. See whereas 22 and Annex I, paragraph 1.7.3.

9) the place and date of the declaration were not requirements of the previous Machinery Directive 98/37/EC

The EC declaration of conformity applies now to machines and safety components. The requirements of 98/37/EC Directive on safety components (formerly C of Annex II "content of the EC declaration of conformity for safety components placed separately on the market").

Original comment :

Des nouvelles exigences ont été ajoutées :

2) une personne autorisée à constituer le dossier technique doit être établie dans la communauté afin de pouvoir fournir ce dossier aux autorités.

3) des exigences en termes d’identification ont été ajoutées.

4) les références aux directives sont exigées. Les références à la législation nationale et aux spécifications techniques nationales qui figuraient dans  la directive machines 98/37/CE ont été supprimées.

6) il s’agit d’une nouvelle exigence induite par l’introduction de cette annexe et de la procédure de certification qui y est associée.

Lorsque la procédure d’assurance qualité complète est appliquée, le marquage CE des machines doit être immédiatement suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié. Voir considérant 22 et annexe I paragraphe 1.7.3.

9) le lieu et la date de la déclaration n’étaient pas des exigences de la précédent directive machines 98/37/CE

La déclaration CE de conformité concerne désormais les machines et les composants de sécurité. Les exigences de la directive 98/37/CE relatives aux composants de sécurité (anciennement C de l’annexe II « contenu de la déclaration CE de conformité pour les composants de sécurité mis isolément sur le marché »).

B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.

La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;

2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;

3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;

4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;

6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;

7. luogo e data della dichiarazione;

8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

Comment :

This chapter is new due to the introduction of PARTLY COMPLETED MACHINERY in 2006/42/EC Directive.

The requirements are substantially similar to those described above for the machine.

Points 1, 2 and 3 are identical. Points 7 and 8 correspond to numbers 9 and 10 described for machines.

Items 4, 5 and 6 are specific to PARTLY COMPLETED MACHINERY.

Original comment :

Ce chapitre est nouveau du fait de l’introduction des quasi machines dans la directive 2006/42/CE.

Les exigences sont quasi similaires à celle décrites ci-avant pour la machine.

Les points 1, 2 et 3 sont identiques. Les points 7 et 8 correspondent respectivement à la numérotation 9 et 10 pour les machines.

Les points 4, 5 et 6  sont spécifiques aux quasi-machines.

2. CUSTODIA

Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina.

Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.

Comment :

This section is new and fixed the time duration to keep the official document.

Original comment :

Ce chapitre est nouveau et fixe la durée de conservation des déclarations. 

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